Di seguito le leggi che regolamentano le attività legate alle strutture extralberghiere ubicate nel territorio italiano.
Roma:
“Case e appartamenti per vacanze”:
Immobili arredati per uso turistico nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi. Esclusa la somministrazione di alimenti, bevande e servizi centralizzati.
Si distinguono due tipologie di gestione:
1. in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze;
2. in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze.
Procedura:
1. presentazione della documentazione:
– segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La presentazione della SCIA per le case vacanza non imprenditoriale verrà realizzata elettronicamente: www.suaproma.comune.roma.it
– dichiarazioni giurate e certificazioni (di conformità edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza)
– planimetria
– prevenzione incendi (solo per alloggi per più di 25 persone)
– polizza assicurativa
2. tasse
– diritti di istruttoria per nuove attività turistiche (fino a 250 mq – 250€; fino a 500 mq – 600€; a partire da 501 mq – 1.000€)
– contributo di soggiorno (3,50€ a carico del turista per un periodo massimo di 10 giorni)
Regolamento:
R.R. 24 ottobre 2008, n. 16. Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere (e successivamente modificato dal R.R. 21 settembre 2009, n.18)
Deliberazione n. 44 del 24 luglio 2014 dell’Assemblea Capitolina
Deliberazione n. 45 del 24 luglio 2014 dell’Assemblea Capitolina
Sportello Unico Attività Ricettive (S.U.A.R.)
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Dipartimento Promozione del Turismo
Tel.: 06671071654
Tambien pedes leer este artículo en Italiano